Comodato d’uso gratuito, come viene definito dalla legge e come si registra.
Secondo quanto disposto dall’art. 1803 del Codice Civile, il Comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00.
I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti:
1) Predisporre tre copie del contratto da registrare; (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio);
2) Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell’imposta di registro, pari ad € 200,00 indicando quale codice tributo 109T;
3) Compilare il Modello 69, di richiesta di registrazione;
4) Apporre una o più marche da bollo su ogni singola copia del contatto (Per ciascuna copia di contratto entro le 100 righe, le marche da apporre sono di Euro 16,00. Le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto);
5) Entro 20 giorni dalla stipula o dalla decorrenza (se anteriore) recarsi presso l’Agenzia delle Entrate e consegnare le copie del contratto di comodato, il modello 69 e il modello F23 quietanzato, assieme a copia delle carte di identità del soggetto comodante e del comodatario.
Nel caso in cui il soggetto che dovrà occuparsi della registrazione sia diverso dal comodante/comodatario, lo stesso dovrà essere delegato dalle parti alla presentazione della suddetta documentazione. La delega da compilare si trova nel modello 69.